La natura vincolata del provvedimento di sgombero del demanio marittimo adottato a norma dell'art. 54 Cod. Nav. fa sì che, per esso, non già (e più ampiamente) sia la motivazione ad essere necessaria: bastando piuttosto il (più ridotto) sussistere della sua giustificazione, la quale consiste nella indicazione del potere esercitato e dei presupposti dello stesso ed è connesso all'attività vincolata della P.A.
L'art. 1, comma 7, l. n. 239/2004 non esonera, con riferimento ad opere eseguite da privati in aree del demanio marittimo, dal conseguimento dell'autorizzazione demaniale e del permesso di costruire: atti che assolvono a diverse finalità di tutela, in quanto la prima è diretta a salvaguardare gli interessi pubblici connessi al demanio marittimo, mentre il secondo ha la funzione di consentire all'ente locale di esercitare il controllo urbanistico del territorio.
In presenza di elementi concreti d'incertezza del confine tra l'area demaniale e la proprietà privata è onere dell'Amministrazione, prima di adottare l'ingiunzione di sgombero, procedere alla delimitazione del confine demaniale ai sensi dell'art. 32 del codice della navigazione, essendo sufficiente l'indicazione catastale solo in assenza di detti elementi.
Nel demanio marittimo necessario è incluso, oltre il lido del mare e la spiaggia, anche l'arenile, ovvero quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, e la sua natura demaniale - derivante dalla corrispondenza con uno dei beni normativamente definiti nell'art. 822 c.c. e art. 28 c.n., permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine a realizzare i pubblici usi del mare non può venir meno per il semplice fatto che un privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi abusivamente opere e manufatti.
Sulla base dell'art. 823 c.c., in combinato disposto con l'art. 89 d.lgs. n. 112/1998 e l'art. 5 della LR Liguria n. 13/1999, il Demanio risulta spogliato del potere di manutenzione e di intervento diretto sui beni del demanio marittimo, con conseguente inidoneità della qualifica di mero proprietario ai fini della sussistenza del potere di custodia.
La gestione dei beni appartenenti al demanio marittimo spetta in via residuale allo Stato e in via principale alle amministrazioni regionali e comunali, mentre la proprietà dei beni resta unicamente in capo allo Stato, in relazione alle caratteristiche di demanialità e, per esso, all'Amministrazione Finanziaria che la esercita tramite l'Agenzia del Demanio.
Le piattaforme petrolifere sono beni immobili che insistono sul territorio dello Stato, visto che il fondo marino appartiene al demanio dello Stato ed il diritto al suo sfruttamento minerario è soggetto a concessione. Essi soddisfano quindi il presupposto dell'ICI, così come definito dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, che si realizza con il possesso di fabbricati siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali.
Per stabilire se un'area rivierasca debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo, mentre risulta indifferente la natura geografica del terreno, sono decisive le seguenti circostanze: 1) che l'area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie; 2) che, sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo; 3) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione) anche solo allo stato potenziale.
Alla luce del combinato disposto degli articoli 105 (Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali), comma 1, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 42 (Funzioni dei Comuni) d.lgs. 30 marzo 1999, n. 96 è possibile affermare che in materia di demanio marittimo residuano in capo allo Stato soltanto funzioni relative ad usi specifici, afferenti a interessi di portata nazionale, quali la sicurezza della navigazione marittima e l'approvvigionamento energetico, mentre la generalità delle funzioni in materia risulta devoluta alla competenza delle Regioni e, per esse, degli enti locali.
Il procedimento amministrativo di delimitazione di determinate zone del demanio marittimo (disciplinato dall'art. 32 c.n. ed affidato, in caso di obiettiva incertezza, all'iniziativa discrezionale, in base al principio dell'autotutela, del capo del compartimento marittimo competente) ha carattere semplicemente ricognitivo e non costitutivo della demanialità del lido, della spiaggia e dell'arenile, nel senso cioè dell'accertamento di una preesistente qualifica giuridica (la demanialità di tali beni). Peraltro, in considerazione di tale limitata natura del procedimento amministrativo di delimitazione del demanio marittimo, la mancanza di esso non esplica alcuna influenza sull'accertamento dei reati di cui agli artt. 54, 55 e 1161 c.n.
La potestà pianificatoria comunale è estesa anche al demanio marittimo e, quindi, lo strumento urbanistico può disciplinare tutto il territorio comunale, ivi comprese le aree del demanio marittimo che insistono nel proprio territorio. È ovvio che tale disciplina debba far restare salvi i poteri della autorità marittima ed inoltre debba risultare compatibile con la intrinseca natura del bene demaniale suscettibile solo di alcune particolari utilizzazioni conciliabili con le sue caratteristiche morfologiche. In tale situazione, che vede, quindi, la compresenza di due competenze, quella dell'Amministrazione comunale e quella della Amministrazione del demanio marittimo, non appare né illogico né incongruo che la zonizzazione si estenda fino al mare e che vi sia il concorso delle due normative (quella comunale e quella statale), non potendosi affermare la prevalenza ex lege dei poteri dell'autorità marittima sulla disciplina urbanistica comunale.
Per l'applicazione dell'art. 55 comma 4 del Cod. della Nav. secondo cui “L'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima” non è sufficiente la generica destinazione impressa all'area dal PRG comunale, in assenza di uno specifico atto di approvazione di esso da parte della Capitaneria di Porto.
Le costruzioni realizzate nel demanio marittimo sono stato incluse nell'ambito delle funzioni amministrative in materia di edilizia esercitate dalle amministrazioni comunali, e in conseguenza di ciò chi intende ivi realizzare costruzioni deve munirsi sia del competente titolo edilizio rilasciato dall'Amministrazione comunale, sia della concomitante autorizzazione rilasciata, a' sensi dell'art. 54 c.n., dall'Autorità preposta alla gestione del demanio marittimo, la quale valuta in tal senso la compatibilità dell'opera che il privato intende realizzare rispetto alle necessità dell'uso pubblico del mare.
Per le opere eseguite da privati in aree del demanio marittimo sono necessari sia l'autorizzazione demaniale sia il titolo edilizio, ove previsto, assolvendo i due provvedimenti a diverse finalità di tutela in quanto la prima è diretta a salvaguardare gli interessi pubblici connessi al demanio marittimo, mentre il secondo ha la funzione di consentire all'ente locale di esercitare il controllo urbanistico del territorio.
Il concetto di “fruizione del mare” di cui all'art. 15 LR Sicilia n. 76/1978 è stato inteso in senso ampio, comprensivo delle opere e dei manufatti che rendono più comodo, agevole, completo o confortevole l'utilizzo del mare per finalità varie (balneazione, pesca, nautica da diporto, ecc.). In tale ottica si ritengono assentibili gli stabilimenti balneari, i pontili, i porti, le darsene, i ricoveri dei natanti entro 150 metri dalla battigia.
Secondo l'esegesi giurisprudenziale della definizione del demanio marittimo contenuta nell'art. 28 del Codice della Navigazione, anche la scogliera ne fa naturalmente parte in quanto pur essa potenzialmente destinata agli usi pubblici del mare e dunque può essere considerata parte dell'arenile.
Il provvedimento autorizzativo demaniale da parte dell'autorità competente costituisce un necessario antecedente ai fini della legittimità dell'opera edilizia eretta sul confine con un'area demaniale marittima.
Il demanio marittimo ha una conformazione variabile nel tempo in considerazione della mutevole azione del mare sulle coste, quindi le aree demaniali marittime, per intrinseca natura, possono risultare di incerta perimetrazione, in quanto possono intervenire, con un certo margine di probabilità, modificazioni del territorio costiero che rendano non più affidabili le mappe redatte dagli uffici catastali; pertanto l'oggettiva incertezza, in ordine all'esatto tracciato della linea di confine, rende illegittimo un procedimento istruttorio reso senza la partecipazione al procedimento stesso del privato, in quanto in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 32 cod. nav.