L'art. 24 Regolamento della nav. marittima non consente di operare, ai fini della necessità dell'atto abilitativo demaniale, una distinzione di tipo qualitativo o quantitativo delle opere realizzate, considerandosi che la disposizione si riferisce a qualsiasi variazione, tant'è che il terzo comma del medesimo regolamento sottopone ad autorizzazione, sia pur con peculiare procedura, anche le ipotesi in cui la variazione non comporti alterazione sostanziale al complesso della concessione ovvero modifica nell'estensione della zona demaniale.
È illegittimo il provvedimento con cui il Dirigente comunale preposto al settore determina l'annullamento in autotutela della proroga di una concessione demaniale marittima fino all'anno 2033, disapplicando di fatto la normativa nazionale, posto che a disporre del suddetto potere di disapplicazione della norma nazionale in contrasto con la norma europea è il solo organo giurisdizionale.
L'art 36 cod. nav. prevede che l'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere la occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.
Nella Regione Veneto la delega ai Comuni delle funzioni in materia di rilascio, rinnovo e revoca di concessioni demaniali marittime ha ad oggetto anche l'esercizio delle funzioni di controllo sul corretto uso delle aree demaniali marittime (siano queste utilizzate in forza di valida concessione ovvero sine titulo) e in questa funzione di controllo possono farsi rientrare anche le funzioni di cui all'art. 54 cod. nav. il cui esercizio costituisce (o meglio, può costituire) il naturale sbocco del controllo eseguito.
Non sussiste un obbligo di legge di procedere all'affidamento delle concessioni demaniali marittime nelle forme tipiche della procedura a evidenza pubblica prevista per i contratti d'appalto della PA.
Il potere-dovere del giudice di disapplicare la normativa nazionale in contrasto con la normativa comunitaria sussiste solo laddove tale ultima normativa sia dotata di efficacia diretta nell'ordinamento interno: è indubbio che l'art. 12 della Direttiva Bolkestein sia self-executing, cioè abbia efficacia diretta nell'ordinamento degli Stati Membri, dunque la stessa può essere disapplicata anche dal giudice ordinario.
L'art. 2 della LR Sicilia n. 15/2005 permette il mantenimento delle strutture per l'intero anno solare e realizza un'estensione temporale dei titoli concessori, sul presupposto, però, del loro valido rilascio. Ciò posto, quello che è vincolato, ai sensi dell'art. 2 è il prolungamento dell'efficacia dei titoli, per tutto il periodo dell'anno, ma non il loro ottenimento, che resta soggetto al prudente apprezzamento delle autorità competenti, peraltro a seguito di apposita comunicazione.
In tema di concessione di beni del demanio marittimo, per sua natura, essa si giustifica quale mezzo per un migliore e più efficiente perseguimento dell'interesse pubblico immanente alla natura dell'area concessa ed ha ad oggetto, più che il bene, la sua particolare utilizzazione.
Un Comune ha l'obbligo di pronunciarsi, con un provvedimento espresso sull'istanza per il mantenimento di una struttura stagionale anche durante l'inverno e di soprassedere all'attuazione di ogni misura ripristinatoria od afflittiva in materia edilizia ogni qualvolta e fintantoché penda il relativo procedimento autorizzativo
La concessione demaniale marittima affida la res a soggetti particolari (c.d. uso particolare) ma non per loro uso esclusivo bensì ai fini di un uso stimato convergente con l'interesse pubblico e a questi scopi il concessionario realizza investimenti e sostiene costi in vista di un'utilizzazione prefigurata per un tempo nel quale egli può ammortizzare e portare a utilità economica i costi medesimi
In ipotesi di concessione demaniale marittima la sostanziale modifica degli usi già assentiti impone la stipula di un atto suppletivo che integri la concessione originaria
È ragionevole escludere l'applicabilità alle concessioni demaniali marittime della disciplina in materia di appalti pubblici, nonché l'applicabilità del rito abbreviato degli appalti alle gare per l'affidamento in concessione di beni del demanio marittimo.
Sebbene sia pacifica la natura discrezionale del potere dell'amministrazione nella valutazione di quale tra i vari usi del bene demaniale si presenti nel caso singolo più proficuo e conforme all'interesse della collettività, tale potere discrezionale non è certamente sottratto al sindacato giurisdizionale, dovendo l'autorità marittima determinarsi per la scelta del concessionario fra una pluralità di aspiranti in condizioni di imparzialità e concorrenzialità, mediante atti congruamente motivati con riguardo ai criteri applicati ed alla valutazione della fattispecie concreta, dando conto dell'esame di tutti gli interessi pubblici e privati che vengano in rilievo e delle ragioni che, nella comparazione, conducano all'accoglimento di una delle istanze di concessione, con specifico riferimento ai profili di utilità pubblica, ai quali è funzionale l'esame dell'attendibilità tecnica ed economica dei vari progetti.
Nelle ipotesi di “cattivo uso” idonee a fondare la decadenza della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 47 del R.D. n. 327 del 1942 possono farsi rientrare anche gli abusi edilizi che manifestano un utilizzo del bene demaniale non corretto e non in linea con le finalità sottese al rilascio della concessione.
In tema di proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa, si ritiene che l'art. 1 comma 246 della legge n. 145/2018 nulla ha a che vedere con la direttiva 1212/2006 n. 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein) che all'articolo 12 prevede il necessario ricorso a procedure di selezione dell'aspirante mediante gara o altro procedimento ad evidenza pubblica.
L'art. 8 della LR Puglia n. 17/2015 prevede in termini generali, quanto alle concessioni demaniali marittime, lo strumento di selezione della procedura di gara a evidenza pubblica, senza distinguere a seconda che venga in rilievo una concessione con destinazione ‘balneare' - cioè funzionale alla realizzazione di uno stabilimento balneare o di una spiaggia libera attrezzata - o meno.
Il diniego di concessione dell'uso di un bene demaniale ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione costituisce legittima espressione del potere ampiamente discrezionale spettante all'Amministrazione in tutte le ipotesi in cui quest'ultima ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico contrario al rilascio, purché la decisione negativa venga motivata adducendo elementi concreti ritenuti, all'esito di apposito accertamento istruttorio, ostativi all'invocato uso particolare del bene pubblico e l'esercizio di tale potere è sindacabile da parte del giudice amministrativo sotto il profilo della logicità e congruenza.
La c.d. norma salva-lidi (art. 1 comma 246 della legge n. 145/2018), nella sua portata precettiva, si rivolge a due destinatari, in quanto da un lato attribuisce ai soggetti indicati la facoltà e il diritto di mantenere le strutture amovibili fino al 31.12.2020, dall'altro - correlativamente - impone alla Pubblica Amministrazione di astenersi da provvedimenti volti ad imporre lo smontaggio delle stesse fino alla data suindicata, in palese violazione del chiaro dettato normativo.