La scelta dell'amministrazione di mantenere l'uso pubblico relativamente ad un determinato bene demaniale, pur in presenza di una domanda di concessione, non deve essere fondata su particolari motivazioni, motivazioni che invece sono necessarie e doverose allorquando l'amministrazione concede a privati il bene demaniale, sottraendolo per ciò stesso all'uso generale, dovendosi esternale ragioni che inducano a ritenere la destinazione ad un uso singolare ed eccezionale, diverso da quello istituzionale, compatibile e non pregiudizievole per l'interesse generale.
La prescrizione inerente l'uso del demanio, così come la successiva revoca parziale, non attiene a compiti di governo, indirizzo e controllo propri di un organo politico, quale è il Sindaco, né rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio, e neppure nell'attività di mera gestione riservata ai dirigenti: essa rientra dunque fra le competenze della Giunta comunale.
Esclusa la demanialità del bene per la mancata appartenenza dello stesso alla categoria dei beni in tal senso definiti dalla legge, nessuna rilevanza può essere ascritta all'eventuale astratta classificazione del bene nell'ambito dei beni demaniali dell'ente di appartenenza, non essendo sufficiente - al fine di attribuire a detto bene i caratteri propri dei beni patrimoniali indisponibili - l'astratta classificazione dell'autorità amministrativa, atteso il carattere dirimente e indefettibile del requisito della concreta, effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio.
Nelle more dell'approvazione del piano regolatore portuale non può escludersi una regolamentazione minima da parte del comune, onde impedire una situazione di sostanziale paralisi nell'esercizio dell'attività portuale.
L'atto notarile con il quale sono trasferiti diritti di proprietà di un'area non ha l'attitudine a certificare la natura privata o demaniale di un bene in quanto il pubblico ufficiale che riceve l'atto ha soltanto l'onere di verificare la regolarità delle trascrizioni che hanno determinato la legittimazione del soggetto dante causa.
La quota di contributo commisurata al costo di costruzione costituisce una obbligazione di natura paratributaria, determinata tenendo conto della produzione di ricchezza generata dallo sfruttamento del territorio che, per sua natura, non è ravvisabile nelle costruzioni su area demaniale, in quanto non suscettibili di commercializzazione e destinate, alla cessazione del rapporto concessorio a permanere nella titolarità dell'amministrazione concedente.
La commisurazione del contributo di costruzione alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione è obbligatoria in tutti gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, senza ulteriori distinzioni e indipendentemente dal fatto che si tratti di opere stabili o precarie.
La natura demaniale di un'area deve essere accertata mediante apposito giudizio ricognitorio da esperirsi dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 823, comma 1, codice civile.
Nella Regione Abruzzo il Piano Quadro Tratturi può essere riferito ad aree private, ben potendo queste ultime risultare vincolate per la presenza di tratturi e in quanto tali inserite nel Piano Quadro.
Perché un'area possa essere considerata relitta, rileva non solo il profilo dimensionale, ma anche la circostanza che essa sia priva di autonomia funzionale ed utilità economica.
Ai fini della qualificazione di aree demaniali come relitte occorre che le zone siano intercluse e abbiano comunque caratteristiche tali da non poter essere autonome o altrimenti utilizzabili in modo diverso da quello prospettabile dal soggetto già concessionario delle aree circostanti.
Lo stato di incertezza sulla demanialità di un'area non può dipendere da iniziative unilaterali dell'Amministrazione Municipale, che non è titolare di alcun diritto sui beni demaniali, né da eventuali perplessità manifestate da altre Amministrazioni sprovviste di competenza in merito al procedimento di delimitazione o di sdemanializzazione, né possono assumere rilievo pronunce giurisprudenziali o atti notarili, posto che, a prescindere dalla distinzione fra terreno e immobile sovrastante, non spetta comunque al giudice ordinario, né ai notai statuire in ordine alla demanialità di un'area.
Poiché l'attività del privato si svolge, in forza di un provvedimento di concessione, su un bene pubblico, qual è il lido del mare, che per sua natura, appartenendo al c.d. demanio necessario, è destinato a soddisfare esigenze pubbliche, non possono essere accostate la situazione del proprietario, che chiede la concessione edilizia o comunica l'inizio di attività su un terreno di sua proprietà, e quella del concessionario che intenda continuare a svolgere attività imprenditoriali su un terreno che non è di sua proprietà, ma appartiene necessariamente alla collettività, di cui l'Amministrazione può in questo caso qualificarsi come ente esponenziale.
La circostanza che un'aia antistante al fabbricato di proprietà privata sia stata individuata come area di attesa ai fini del rischio sismico non implica l'esistenza di un diritto di uso pubblico sulla stessa; le aree di attesa sono i luoghi di prima accoglienza delle popolazioni colpite da un terremoto; benché di regola esse siano individuate in luoghi di uso pubblico, ciò non significa certo che la individuazione di un'area come “area di attesa” le imprima un diritto di uso pubblico.
Poiché la competenza in materia di rilascio dei titoli edilizi è riservata al Comune, il parere negativo sulla conformità agli strumenti urbanistici delle opere da realizzarsi sul suolo demaniale non può essere disatteso dalla Regione, che, in caso contrario, finirebbe per invadere una sfera di competenza funzionale del Comune.
Il provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti per i grandi impianti fotovoltaici ha valenza ricognitiva e non costitutiva del diritto all'acquisto del diritto all'incentivo.
Ai sensi del Concordato del 1929, solo le chiese ex conventuali, già appartenenti alle case religiose a suo tempo soppresse con le leggi eversive e chiuse al culto, potevano essere attribuite al demanio dello Stato e, quindi, considerate demaniali e diversamente utilizzate.