Nel caso di abuso edilizio commesso su suolo demaniale, l'art. 32, co. 5, della legge n. 47/1985 subordina il condono alla disponibilità dell'Ente proprietario alla concessione onerosa dell'uso del suolo, accordabile a richiesta dell'interessato, limitata alla superficie occupata e previa corresponsione del valore del terreno stabilito dall'Agenzia del demanio.
Non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene altrui (nella specie demaniale) per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente.
In caso di vincolo paesaggistico, è precluso il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, stante il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma espressamente previsto dall' art. 146, d.lgs. n. 42/2004.
Tenuto conto della funzione ripristinatoria dell'assetto urbanistico-edilizio violato sottesa all'ordinanza di demolizione, la stessa così come la conseguenziale sanzione pecuniaria, in caso di inottemperanza, devono essere indirizzate anche nei confronti di chi utilizzi ovvero abbia la disponibilità dell'opera abusiva quale soggetto in grado di porre fine alla situazione antigiuridica e ciò indipendentemente dal coinvolgimento o meno nella realizzazione dell'abuso. Ciò vale anche nelle ipotesi di opere realizzate senza titolo abilitativo su area demaniale, dovendo i provvedimenti repressivi, di natura ripristinatoria e pecuniaria, adottati dall'Amministrazione essere rivolti nei confronti di chi abbia in concreto una relazione giuridica o anche materiale con il bene idonea a consentire il ripristino dell'assetto urbanistico-edilizio violato.
È legittima l'ordinanza regionale di sgombero della struttura realizzata su un'area diversa da quella compresa all'interno della concessione demaniale marittima, a prescindere dalla caratteristiche intrinseche del suolo.
L'ordinanza di sgombero e demolizione di immobile abusivo realizzato sul demanio marittimo, emessa sia ex art. 35 d.p.r. 380/2001 sia ex art. 54 cod. nav. è di certa spettanza comunale.
Nelle aree vincolate, il mutamento di destinazione d'uso costituisce variante essenziale del titolo autorizzativo, comportante, in mancanza di esso, l'irrogazione della misura (ripristinatoria) demolitoria.
La fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 54 e 1161 c.n., che sanziona la condotta consistente nell'occupare senza titolo un'area demaniale marittima, impedendone o limitandone la fruibilità, si applica anche a chi abbia protratto l'abusiva occupazione da altri precedentemente iniziata.
L'occupazione dello spazio demaniale marittimo è arbitraria ed integra il reato di cui all'art. 1161 c.n. se non legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio, rilasciato in precedenza e non surrogabile da altri atti, ovvero allorquando sia scaduto o inefficace il provvedimento abilitativo.
La mancanza del procedimento di delimitazione del demanio marittimo, che ha natura solo ricognitiva e non costitutiva, non esplica alcuna influenza sull'accertamento dei reati di cui agli arti 54, 55 e 1161 c.n.
Se l'attività edilizia in concreto posta in essere è inidonea a sviluppare cubatura, è assai risalente nel tempo, e la PA ha reiteratamente posto in essere un'attività provvedimentale in cui ha espressamente considerato compatibile l'intervento con la normativa urbanistica ed edilizia ad essa applicabile, allora non può non considerarsi legittimo il convincimento del privato sulla correttezza del suo agire, cosicché la P.A. deve allegare a sostegno dell'ordine di demolizione di un'opera realizzata in un'area demaniale, i presupposti di fatto e/o di diritto idonei a giustificare un siffatto radicale cambio di orientamento, spiegandone le ragioni, pena l'illegittimità del suddetto provvedimento demolitorio.
Allorquando si ingiunge lo sgombero di un'area abusivamente occupata, non occorre procedere ad alcuna delimitazione del confine demaniale, restando salva la facoltà per l'interessato di fornire prova che l'area che si pretende abusivamente occupata non appartiene al demanio
Non può aver rilievo, ai fini della validità dell'ordine di demolizione di opere abusive in area del demanio marittimo, il tempo trascorso tra la realizzazione del bene illegittimo e la conclusione dell'iter sanzionatorio.
Dall'alterità tra il potere ripristinatorio ex art. 35 D.P.R. n. 380/2001, attribuito all'ente locale nell'esercizio delle sue competenze in materia di governo e sviluppo del territorio, ed il potere ripristinatorio di cui all'art. 54 Cod. Nav., delegabile allo stesso ente locale, ma per la salvaguardia degli interessi pubblici connessi al demanio marittimo, discende, quale immediato e diretto corollario, l'assoluta indifferenza dell'uno rispetto all'altro.
In base all'art. 54 del Codice della Navigazione, l'Autorità marittima, in quanto titolare delle funzioni di polizia demaniale, ha un potere autonomo di ordinare la rimozione (a spese del responsabile) di un'opera abusiva che avrebbe dovuto altrimenti essere realizzata anche con il suo assenso, il quale si affianca a quello dell'Amministrazione comunale avente ad oggetto la verifica della conformità edilizia ed urbanistica dell'opera.
L'ordine di demolizione di un'opera realizzata illegittimamente sul suolo demaniale marittimo ha carattere vincolato e pertanto deve essere adottato a seguito della sola verifica dell'abusività, originaria o sopravvenuta, dell'intervento, e tale provvedimento non necessita di una particolare motivazione nè circa l'interesse pubblico sotteso a tale determinazione nè in ordine a un ipotetico interesse del privato alla permanenza in loco dell'opus.
L'indicazione dell'area di sedime, così come di quella necessaria per opere analoghe a quelle abusive, da acquisire al patrimonio comunale, non deve considerarsi requisito dell'ordinanza di demolizione di manufatti abusivi su aree demaniali- e dunque la mancanza non ne inficia la legittimità - giacché siffatta specificazione è elemento essenziale del distinto atto con cui la PA accerta la mancata ottemperanza alla demolizione da parte dell'ingiunto; trattasi, quindi, di precisazione che la PA è tenuta a fare in seguito, ovvero all'atto dell'adozione eventuale del successivo atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
L'esecuzione di interventi edilizi abusivi è ostativa a qualsiasi attività che abbia tra i suoi indefettibili presupposti quello della conformità urbanistico-edilizia dei locali ove l'attività medesima è svolta.