Per l'attribuzione del carattere di demanialità comunale ad una via privata è necessario che con la destinazione della strada all'uso pubblico concorra l'intervenuto acquisto, da parte dell'ente locale, della proprietà del suolo relativo (per effetto di un contratto, in conseguenza di un procedimento d'esproprio, per effetto di usucapione o dicatio ad patriam, ecc.), non valendo, in difetto dell'appartenenza della sede viaria al Comune, l'iscrizione della via negli elenchi delle strade comunali, giacché tale iscrizione non può pregiudicare le situazioni giuridiche attinenti alla proprietà del terreno e connesse con il regime giuridico della medesima, né la natura pubblica di una strada può essere desunta dalla prospettazione della mera previsione programmatica di tale destinazione, dall'espletamento su di essa, di fatto, del pubblico transito per un periodo infraventennale, o dall'intervento di atti di riconoscimento dell'amministrazione medesima circa la funzione assolta da una determinata strada.
La presunzione di demanialità stabilita dalla L. n. 2248 del 1865, art. 22, all. F - la quale non si riferisce ad ogni area comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle aree che, per l'immediata accessibilità, appaiono integranti della funzione viaria della rete stradale, in guisa da costituire pertinenza della strada - ha carattere relativo e, come tale, è destinata a cadere di fronte all'esistenza di elementi probatori che, secondo il prudente ed incensurabile apprezzamento del giudice di merito, siano idonei a dimostrare il carattere privato degli spazi medesimi.
Il terreno di sedime sottostante ad un viadotto autostradale e le aree immediatamente contigue, espropriati o altrimenti acquistati per la costruzione dell'autostrada e assegnati ad una società concessionaria, con obbligo di ritrasferimento allo scadere di concessione, ha natura di pertinenza dell'opera pubblica autostradale e, in quanto tale, è partecipe del regime pubblicistico di questa.
La L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 21, ha attribuito agli enti locali la facoltà, laddove sussista il consenso dei proprietari, di adottare provvedimenti di mera presa d'atto e, quindi, propriamente ricognitivi (senza, perciò, essere muniti di efficacia retroattiva), idonei a consentire la trascrizione a favore del demanio stradale dell'ente stesso delle proprietà per la conseguente realizzazione di strade pubbliche.
I percorsi pedonali appartenenti ai comuni rientrano nel demanio dell'ente ma la loro demanialità va riconosciuta non in forza della presunzione di cui alla L. n. 2248 del 1865, all. F, art. 22, comma 3 ma del comma 2 del citato articolo e va esclusa, vertendosi in materia di demanio accidentale, nel caso in cui la strada, anche se progettata, non sia stata realizzata.
La presunzione di demanialità di cui alla L. n. 2248 del 1865, art. 22, comma 3, all. F, non si riferisce ad ogni area contigua o comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle aree che per l'immediata accessibilità appaiono integranti la funzione viaria della rete stradale, così da costituire una pertinenza della strada stessa.
I percorsi pedonali appartenenti ai Comuni rientrano nel demanio dell'Ente ma la loro demanialità va riconosciuta non in forza della presunzione di cui alla L. n. 2248 del 1865, all. F, art. 22, comma 3 ma del comma 2 del citato art. e va esclusa, vertendosi in materia di demanio accidentale, nel caso in cui la strada, anche progettata, non sia stata realizzata.
Il trasferimento autoritativo al demanio stradale di area formalmente intestata a privati, per porre rimedio ad un errore asseritamente commesso in sede di redazione del nuovo Catasto comunale, integra un difetto assoluto di attribuzione, costituendo esercizio di un potere di cui il Comune non è titolare.
Affinchè possa ritenersi operante la presunzione di demanialità di cui all'art. 22 della L. n. 2248 del 1865 non è sufficiente che si tratti di un'area contigua e/o comunicante con la strada pubblica, ma è necessario che tale area per l'immediata accessibilità appaia integrante della funzione viaria della rete stradale, così da costituire una pertinenza della strada stessa.
La destinazione funzionale della strada ad area integratrice della viabilità, rispetto cui si asserisce la pertinenzialità di una area, deve essere effettiva e rispondere a precisi requisiti di legge, soltanto in dipendenza dei quali si è in presenza effettivamente di una strada comunale e, quindi, del relativo spazio confinante eventualmente classificabile come area pertinenziale una volta acclarata la sua funzione integratrice rispetto al sistema viario.
La circostanza che un parcheggio costruito da privati nell'ambito di una convenzione urbanistica venga utilizzato soprattutto dagli utenti di impianti di risalita non è incompatibile con il carattere pubblico del diritto sull'area. La semplice prevalenza quantitativa di una componente della platea degli utenti potenziali non cancella gli elementi rivelatori del diritto demaniale, che nel caso delle strade e dei parcheggi consistono nell'integrazione con il resto della viabilità pubblica, senza soluzione di continuità, e nella possibilità di raggiungere un'area considerata amena da tutta la popolazione per le caratteristiche naturali e per la presenza di servizi turistici.
La presunzione di demanialità stabilita dall'art. 22 della l. n. 2248 del 1865, all. F, non si riferisce ad ogni area comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle che, per l'immediata accessibilità, integrano la funzione viaria della rete stradale, in guisa da costituire pertinenza della strada; nelle altre ipotesi, invece, affinché un'area privata venga a far parte del demanio, è necessario che essa sia destinata all'uso pubblico e che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla Pubblica Amministrazione.
Per la costruzione su un'area adiacente ad una strada pubblica opera la presunzione di demanialità stabilita dall'art. 22 della legge n. 2248 del 1865, all. F - la quale sancisce una presunzione "iuris tantum" di proprietà proprietà pubblica anche degli spazi adiacenti alle strade comunali che, per l'immediata accessibilità, appaiono parte integrante (pertinenza) della strada, salvo prova contraria idonea a dimostrare il carattere privato degli stessi spazi.
In riferimento alle strade comunali, la presunzione di demanialità di cui alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22, all. F), non si riferisce a ogni area contigua e/o comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle aree che per l'immediata accessibilità appaiono integranti della funzione viaria della rete stradale, così da costituire una pertinenza della strada stessa.
Costituisce uso speciale della strada pubblica, nel senso che è più intenso rispetto all'uso comune consentito in modo indifferenziato a tutti i componenti della collettività, l'apertura, ad opera del privato, di un passo carrabile fra questa e il fondo latistante di sua proprietà.
Un'area del demanio stradale comunale inserita nel piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio del Comune, non contraddice la qualificazione demaniale di essa, sia in quanto in caso di contrasto non potrebbe che prevalere la natura demaniale del bene che ne impedisce, in ogni caso, l'alienazione, sia in quanto il mantenimento del bene in tale piano potrebbe preludere ad una sua non illegittima concessione in uso (uso particolare).
Va esclusa l'applicabilità della presunzione di demanialità stabilita dalla L. n. 2248 del 1865, all. F, art. 22 nel caso che un'area antistante ad un immobile risulti intestata (almeno in parte) a privati, se essa non offre sbocchi di transito e viene utilizzata dai soli frontisti, con conseguente esclusione dell'esistenza di un uso pubblico della stessa.
L'inclusione o la mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'elenco anzidetto, non può ritenersi elemento da solo sufficiente al fine di determinare l'appartenenza di una strada al demanio comunale.
L'uomo che è convinto dell'esistenza e della operatività della legge di causalità non può concepire l'idea di un Essere che interferisce con il corso degli eventi. A patto naturalmente che egli prenda l'ipotesi della causalità veramente sul serio (Albert Einstein)