Il trasferimento autoritativo al demanio stradale di area formalmente intestata a privati, per porre rimedio ad un errore asseritamente commesso in sede di redazione del nuovo Catasto comunale, integra un difetto assoluto di attribuzione, costituendo esercizio di un potere di cui il Comune non è titolare.
Affinchè possa ritenersi operante la presunzione di demanialità di cui all'art. 22 della L. n. 2248 del 1865 non è sufficiente che si tratti di un'area contigua e/o comunicante con la strada pubblica, ma è necessario che tale area per l'immediata accessibilità appaia integrante della funzione viaria della rete stradale, così da costituire una pertinenza della strada stessa.
La destinazione funzionale della strada ad area integratrice della viabilità, rispetto cui si asserisce la pertinenzialità di una area, deve essere effettiva e rispondere a precisi requisiti di legge, soltanto in dipendenza dei quali si è in presenza effettivamente di una strada comunale e, quindi, del relativo spazio confinante eventualmente classificabile come area pertinenziale una volta acclarata la sua funzione integratrice rispetto al sistema viario.
La circostanza che un parcheggio costruito da privati nell'ambito di una convenzione urbanistica venga utilizzato soprattutto dagli utenti di impianti di risalita non è incompatibile con il carattere pubblico del diritto sull'area. La semplice prevalenza quantitativa di una componente della platea degli utenti potenziali non cancella gli elementi rivelatori del diritto demaniale, che nel caso delle strade e dei parcheggi consistono nell'integrazione con il resto della viabilità pubblica, senza soluzione di continuità, e nella possibilità di raggiungere un'area considerata amena da tutta la popolazione per le caratteristiche naturali e per la presenza di servizi turistici.
La presunzione di demanialità stabilita dall'art. 22 della l. n. 2248 del 1865, all. F, non si riferisce ad ogni area comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle che, per l'immediata accessibilità, integrano la funzione viaria della rete stradale, in guisa da costituire pertinenza della strada; nelle altre ipotesi, invece, affinché un'area privata venga a far parte del demanio, è necessario che essa sia destinata all'uso pubblico e che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla Pubblica Amministrazione.
Per la costruzione su un'area adiacente ad una strada pubblica opera la presunzione di demanialità stabilita dall'art. 22 della legge n. 2248 del 1865, all. F - la quale sancisce una presunzione "iuris tantum" di proprietà proprietà pubblica anche degli spazi adiacenti alle strade comunali che, per l'immediata accessibilità, appaiono parte integrante (pertinenza) della strada, salvo prova contraria idonea a dimostrare il carattere privato degli stessi spazi.
In riferimento alle strade comunali, la presunzione di demanialità di cui alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22, all. F), non si riferisce a ogni area contigua e/o comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle aree che per l'immediata accessibilità appaiono integranti della funzione viaria della rete stradale, così da costituire una pertinenza della strada stessa.
Costituisce uso speciale della strada pubblica, nel senso che è più intenso rispetto all'uso comune consentito in modo indifferenziato a tutti i componenti della collettività, l'apertura, ad opera del privato, di un passo carrabile fra questa e il fondo latistante di sua proprietà.
Un'area del demanio stradale comunale inserita nel piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio del Comune, non contraddice la qualificazione demaniale di essa, sia in quanto in caso di contrasto non potrebbe che prevalere la natura demaniale del bene che ne impedisce, in ogni caso, l'alienazione, sia in quanto il mantenimento del bene in tale piano potrebbe preludere ad una sua non illegittima concessione in uso (uso particolare).
Va esclusa l'applicabilità della presunzione di demanialità stabilita dalla L. n. 2248 del 1865, all. F, art. 22 nel caso che un'area antistante ad un immobile risulti intestata (almeno in parte) a privati, se essa non offre sbocchi di transito e viene utilizzata dai soli frontisti, con conseguente esclusione dell'esistenza di un uso pubblico della stessa.
L'inclusione o la mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'elenco anzidetto, non può ritenersi elemento da solo sufficiente al fine di determinare l'appartenenza di una strada al demanio comunale.
La controversia promossa dal privato per negare che il fondo sia gravato da una servitù di pubblico transito affermata da un provvedimento della P.A. (avente efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva) appartiene al G.O., trattandosi di questione avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, sia di privati che della P.A.; questo anche se la controversia è introdotta formalmente impugnando la deliberazione comunale di classificazione della strada.
La sola esistenza di una discrasia fra lo stato di fatto rilevato e le risultanze catastali non è di per sé idonea a deporre nel senso del carattere pubblico o meno di una strada comunale: è necessario da parte dell'Amministrazione disporre una completa istruttoria sostanziale.
L'eventuale iscrizione di una strada nell'elenco delle vie gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso che è superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte di coloro che sono al riguardo legittimati mediante un'azione negatoria di servitù.
La sola confutazione dei presupposti affinchè operi la presunzione di demanialità ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 22, all. F), non implica la dimostrazione che il bene in contestazione appartenga al privato, dovendone essere provato, in aggiunta, l'acquisto.
L'inserimento di una strada nell'elenco delle vie comunali è uno degli indici di riferimento per stabilire l'assetto proprietario pubblico o privato della strada, ovvero l'eventuale esistenza di un uso pubblico della stessa, fermo restando che si tratta soltanto di presunzione "iuris tantum", superabile con la prova contraria della inesistenza di un diritto di uso o di godimento della strada da parte della collettività.
Perché una strada possa ritenersi di proprietà della PA occorre rinvenire un atto (convenzione o provvedimento ablatorio) o un fatto (usucapione, usurpazione espropriativa) che ne abbia trasferito il dominio all'Amministrazione; a tal fine non è sufficiente che la strada sia destinata all'uso pubblico.
Le strade - disciplinate dal codice della strada di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - ricadono nell'ambito del demanio c.d. accidentale, a condizione che appartengano ad un ente pubblico territoriale. In altri termini, assumono natura di strada pubblica esclusivamente nei casi in cui sia intervenuto un atto (convenzione, espropriazione) o un fatto (usucapione) idoneo a trasferirne la proprietà ad un ente e lo stesso ente abbia effettivamente adibito la stessa all'uso pubblico.