L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità
E' estensibile ai beni del patrimonio indisponibile un regime giuridico sostanzialmente analogo a quello dei beni demaniali, sia sotto il profilo della incommerciabilità, che della tutela in via amministrativa.
Per l'ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile è necessaria la sussistenza del c.d. doppio requisito, soggettivo ed oggettivo, riconoscendo preminente quello della funzionalità del bene con riferimento agli interessi della collettività.
L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile ricorre in presenza del doppio requisito: soggettivo consistente nella manifestazione di volontà dell'Ente proprietario di destinare il bene ad un pubblico servizio; e oggettivo dell'effettiva ed attuale destinazione del bene a quel pubblico servizio.
L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità.
Va esclusa l'applicabilità dell'art. 828 c.c., comma 2 e del regime con esso previsto per il patrimonio indisponibile dello Stato ai pali della luce che sono solo uno strumento per erogare l'energia elettrica, erogazione che, soltanto, costituisce "servizio pubblico".
Un bene può perdere il suo carattere pubblico e l'appartenenza al patrimonio indisponibile per effetto del venir meno dell'attitudine del bene stesso agli usi di pubblico interesse generale, a prescindere, in questo caso, dall'esistenza o meno di un provvedimento formale di classificazione. Ciò che conta è infatti, per quanto concerne il diverso profilo della perdita del carattere indisponibile del bene, è il dato effettuale, rappresentato dall'esistenza di comportamenti della pubblica amministrazione incompatibili con la volontà di conservare la destinazione pubblica del bene e che determinano il suo passaggio alla categoria dei beni patrimoniali disponibili, i quali sono sempre beni di proprietà dell'ente, ma soggetti alla disciplina del diritto comune e dunque idonei a formare oggetto di possesso e ad essere acquistati per usucapione.
Un immobile che mutui la caratteristiche proprie della più ampia area di cui è parte, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 826, comma ultimo del codice civile, essendo pacificamente destinata al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività allo svolgimento delle attività che vi hanno luogo, risulta di per sé deputato alla soddisfazione di esigenze di pubblico interesse e, dunque, riconducibile al patrimonio indisponibile di un Ente territoriale avuto riguardo alle sue caratteristiche funzionali ed oggettive.
Gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, Cod. civ., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.
La previsione di destinazione al pubblico servizio nell'atto di acquisto non è sufficiente ad assoggettare un bene al regime del patrimonio indisponibile comunale, essendo insufficiente a tal fine una destinazione “pro futuro”, bensì necessitando la sua concreta ed attuale esistenza.
La porzione di terreno localizzata presso l'autoparco comunale, avendo qualificazione in termini di indisponibilità, rientra nel patrimonio indisponibile dell'ente.
E' legittimo ritenere che difetti l'elemento soggettivo dell'inclusione nel patrimonio indisponibile dell'ente (manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico), con conseguente configurazione del rapporto in termini di locazione e non di concessione, laddove l'ente pubblico, avendo il solo uso gratuito del bene, si deve ritenere comodatario e dunque titolare di un mero diritto personale di godimento.
L'immobile che, al momento del bando, non è più occupato da alcun ufficio pubblico non è riconducibile al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 826, comma 3, Cod. civ..
Se per l'assunzione della qualità di bene patrimoniale indisponibile è necessario il duplice requisito delle volontà e della concreta destinazione da parte dell'ente proprietario del bene ad un pubblico servizio, analogamente ed in senso inverso deve esigersi, perchè possa configurarsi una dismissione di tale qualità e la conseguente regressione al patrimonio disponibile, una manifestazione di volontà in tal senso espressa con un atto amministrativo, oltre alla materiale cessazione della destinazione del servizio cui il bene era destinato.
Costituisce un giudizio di fatto che non integra violazione di legge ritenere che l'esistenza di una recinzione, risalente ad una data anteriore all'acquisto da parte del Comune, abbia impedito che il bene sia mai stato destinato a servizio pubblico e che quindi il bene non appartenga al patrimonio indisponibile dell'ente.
Il regime dei beni demaniali e di quelli patrimoniali indisponibili, laddove ne è sancita l'inusucapibilità, l'inalienabilità e l'inespropriabilità, pone l'accento sul carattere pubblico dei beni non tanto in dipendenza della loro titolarità, quanto per la natura dei poteri ad essi attinenti per i fini della realizzazione del pubblico interesse: sicché si discorre di proprietà-funzione, riguardo alla quale, lungi dal prevalere il profilo dell'assolutezza del diritto, emerge semmai la doverosità della gestione mirata al soddisfacimento dell'interesse menzionato.
In caso di opera abusiva acquisita al patrimonio del Comune per mancata demolizione, è l'accertamento della vocazione dell'immobile acquisito al soddisfacimento di finalità pubbliche da parte del consiglio comunale che ne consente l'inclusione nel patrimonio indisponibile dell'ente. Diversamente, in assenza di una deliberazione in tale senso, quale potrebbe essere la destinazione ad un pubblico servizio, il bene rientra nella categoria dei beni patrimoniali disponibili.
Gli impianti sportivi appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico, ai sensi dell'art. 826, comma 3 del codice civile, essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che in esso hanno luogo.