La COSAP è un'entrata di carattere patrimoniale, la cui istituzione è rimessa alla facoltà dei Comuni e delle Province in alternativa alla TOSAP appartenenti al patrimonio indisponibile dei medesimi enti.
Il canone non ricognitorio e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si basano sullo stesso presupposto di fatto, costituito dall'uso particolare di beni pubblici stradali, fermo restando che l'ambito di riferimento oggettivo dei secondi è più ampio e comprende quello del primo.
Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP, istituito dall'art. 63, d.lgs. 446/97, come modificato dall'art. 31, L. 448/98, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici; pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo.
In tema di TOSAP, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 D.Lgs. n. 507/93, dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico; dunque, ai fini dell'imposizione fiscale, rileva il fatto in sè della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione.
Il Cosap è dovuto per l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile.
Il presupposto impositivo della TOSAP è costituito - ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39 - dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province; ai fini della TOSAP rileva il fatto in sè della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste 1 dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49.
Il Cosap è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico.
Come emerge dall'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 446/97, il regime del Cosap è alternativo a quello, propriamente tributario, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al d.lgs. n. 507/93, che è ben passibile di modifiche in corso di rapporto, purché con effetti non incidenti su periodi trascorsi e dunque su debiti (già) maturati.
Mentre la TOSAP integra un tributo, la COSAP, istituita come un quid ontologicamente diverso, integra un corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici.
È escluso il cumulo tra COSAP o TOSAP e canone non ricognitorio in quanto, a fronte dell'occupazione del demanio stradale è esigibile un'unica somma, calcolata secondo i criteri del COSAP (o della TOSAP): essa è dovuta integralmente come COSAP o TOSAP ovvero (anche) parzialmente come canone ricognitorio, purché sia rispettato il vincolo dell'ammontare massimo di cui all'art. 63 comma 3 del decreto legislativo n. 446/97.
Ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 446/1997, se il Comune riscuote già altri canoni previsti dalla legge (come quello di cui all'art. 27 del D. Lgs. 285/1992), gli stessi debbono essere portati in detrazione rispetto alla misura complessiva del COSAP (o della TOSAP) come risultante dall'applicazione dello stesso art. 63 del D. Lgs. 446/97 e non viceversa.
E' escluso il cumulo di una pluralità di canoni legati all'occupazione del medesimo bene e che la misura del COSAP definisce il limite massimo di prelievo realizzabile in dipendenza della medesima occupazione di suolo stradale
Per potersi predicare l'esistenza della debenza del Cosap deve potersi dimostrare che il soggetto a cui lo stesso è richiesto ha goduto di porzione di suolo pubblico, circostanza la quale costituisce il presupposto impositivo imprescindibile del canone.
Ai fini della Tosap, la predeterminazione delle tariffe di parcheggio e gli oneri gravanti sul concessionario non valgono ad escludere lo specifico vantaggio di quest'ultimo, egli difatti con la gestione del parcheggio esercita attività d'impresa, ovviamente ai fini di lucro.
Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) è indirizzato a fornire un corrispettivo che deve provenire dal soggetto che utilizza il suolo pubblico, laddove per soggetto utilizzatore, tenuto al pagamento del suddetto canone, va sempre considerato il titolare della concessione, essendo irrilevante che il bene cui inerisce l'occupazione sia successivamente locato o concesso in godimento a terzi, atteso quanto previsto dall'art. 63, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la considerazione della sola durata (infra o ultra annuale) della occupazione del suolo pubblico oggetto dell'atto di concessione non costituisce corretta valutazione dell'esatto discrimen legale per qualificare come temporanea, ovvero come permanente, detta occupazione, dovendosi, invece, verificare sempre se l'atto di concessione limiti o meno l'occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno, perchè la limitazione suddetta importa sempre la natura temporanea dell'occupazione.
La differenza tra Tassa e Canone per l'occupazione del suolo pubblico attiene al fatto che solo la prima presuppone il semplice fatto dell'occupazione, mentre il secondo si configura come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva).
E' legittimo, per il Comune, disciplinare la condizione dell'operatore che svolge un servizio di pubblico interesse (nella specie posa e manutenzione di condutture ed impianti in genere), e impegna continuamente un consistente numero di tratte stradali e di suolo pubblico per provvedere ai lavori ai quali è preposto, in modo distinto rispetto all'ordinaria applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), certamente non correlata a occupazioni di analoga vastità, durata e natura, e la diversità di disciplina si può riflettere anche nel differente regime previsto in tema di importi dovuti.