L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che fornisca la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.
In materia di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., la custodia è senz'altro configurabile in relazione ad una strada provinciale, in quanto la localizzazione del bene è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte della Provincia.
La responsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione del demanio stradale discende da puntuali disposizioni normative che impongono agli enti territoriali obblighi di manutenzione e sicurezza delle stesse, con la conseguenza che l'esternalizzazione della manutenzione stradale a soggetti terzi o la concessione agli stessi di autorizzazioni per l'alterazione del suolo pubblico non determina il venir meno degli obblighi di sorveglianza e controllo in capo all'Ente, sul quale permane l'obbligo di verificare e garantire che il manto stradale si trovi in condizioni tali da garantire il transito in scurezza di pedoni e veicoli.
Con particolare riguardo alle autostrade, attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza (art. 2, D.Lgs. n. 285 del 1992), l'apprezzamento relativo all'effettiva possibilità del controllo, ai fini dell'accertamento della responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, induce ad una conclusione in via generale affermativa e dunque a ravvisare la sussistenza di una relazione custodiale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., tra l'autostrada e la società proprietaria o concessionaria, la quale è chiamata a svolgere un'adeguata attività di vigilanza in funzione della prevenzione e della eliminazione delle eventuali cause di pericolo per gli utenti.
Il privato danneggiato che agisce nei confronti dell'Ente proprietario della strada al fine di ottenere il risarcimento del danno provocato dalla omessa o inidonea manutenzione di essa non deve dimostrare la condotta commissiva o omissiva del custode, ma ha soltanto l'onere di provare che si sia verificato l'evento dannoso e che lo stesso sia riconducibile sul piano causale alla res, mentre grava sulla pubblica amministrazione l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il danno si è verificato per caso fortuito, comprensivo anche della forza maggiore e del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il fortuito.
La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia della strada pubblica vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada stessa.
L'affidamento in appalto della manutenzione stradale alle singole imprese non sottrae la sorveglianza ed il controllo del comune, atteso che il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente Codice della Strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non valga affatto ad escludere la responsabilità del comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Per le strade comunali, salvo il vaglio in concreto del giudice di merito, la circostanza sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune.
Con particolare riguardo al demanio stradale, per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti.
In tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari; ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.
Una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia di una strada è configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, ex art. 2051 c.c. salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno.
Per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c., dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno.
Per le strade comunali circostanza sintomatica della possibilità della custodia ex art. 2051 c.c. è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune
Al fine di individuare le condizioni del bene che comportino una impossibilità da parte della P.A. di effettivo controllo, tale da far venir meno lo stesso rapporto di custodia che fonda la responsabilità ex art. 2051 c.c., l'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi vengono considerate figure sintomatiche della difficoltà della effettiva e continua custodia da parte della P.A. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è viceversa la circostanza che la strada, dal cui difetto di manutenzione è derivato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune, pur dovendo dette circostanze, proprio perché solo sintomatiche, essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito.
Dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade (e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello alla custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell'Ente proprietario o che abbia la disponibilità e il godimento della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo.
La notevole estensione della rete viaria e l'uso generale e diretto della strada da parte di terzi possono costituire ostacolo all'applicabilità del criterio di imputazione previsto per la responsabilità del custode, in via generale, dall'art. 2051 c.c., solo a seguito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità.
Per le strade aperte al traffico, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico proprietario, salvo che quest'ultimo dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno.